giovedì 4 dicembre 2014

INTERVENTO AL CONVEGNO SU FINMECCANICA di Ugo Giannangeli



INTERVENTO AL CONVEGNO SU FINMECCANICA di Ugo Giannangeli



Alex Zanotelli ha parlato di etica e ha usato spesso il termine “immoralità”; io devo parlare di diritto e userò spesso il termine “illegalità”. Diciamo subito che il diritto  rappresenta l’estrema retroguardia di qualsiasi battaglia, è un duello con l’arma scelta dall’avversario. Di questo bisogna avere consapevolezza ma non è un motivo per rifiutare il confronto anche su questo campo. Il rapporto tra etica e diritto è spesso conflittuale, se ne occupano testi di filosofia del diritto. Teoricamente non dovrebbe esserci conflitto ma così è. Il contrasto è massimo in tema di armi e guerra, il tema che ci occupa. Ho a disposizione solo 15 minuti quindi sono costretto a una sintesi massima. Anche il linguaggio sarà estremamente divulgativo sia perché siamo in un consesso di non addetti ai lavori sia perché spesso il tecnicismo nasconde idee non chiare.

                                             Le norme di riferimento



Art. 11 della Costituzione, quello del ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, lo conosciamo tutti a memoria quindi passiamo oltre.

Legge 185/90 e successive modifiche, in particolare nel 2003. Qui inizia il balletto tra le buone intenzioni e i compromessi. La legge, come sapete, regolamenta la commercializzazione delle armi e all’art. 1 richiama per ben due volte la Costituzione e in particolare l’art. 11 come norma ispiratrice e di riferimento.

La legge sancisce alcuni divieti e all’art. 1, comma 6, lettere A), B) e D) si legge che “ l’esportazione e il transito di materiali di armamento sono altresì vietati verso i Paesi in stato di conflitto armato……fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere; verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell’art. 11 della Costituzione; verso i Paesi i cui Governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa”.

Fatta la regola, arriva subito l’eccezione: l’art. 9 recita : ”Sono escluse dalla disciplina della presente legge……….le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali”.

Nessun commento:

Posta un commento