INTERVENTO
AL CONVEGNO SU FINMECCANICA di Ugo Giannangeli
Alex
Zanotelli ha parlato di etica e ha usato spesso il termine “immoralità”; io
devo parlare di diritto e userò spesso il termine “illegalità”. Diciamo subito
che il diritto rappresenta l’estrema
retroguardia di qualsiasi battaglia, è un duello con l’arma scelta
dall’avversario. Di questo bisogna avere consapevolezza ma non è un motivo per
rifiutare il confronto anche su questo campo. Il rapporto tra etica e diritto è
spesso conflittuale, se ne occupano testi di filosofia del diritto.
Teoricamente non dovrebbe esserci conflitto ma così è. Il contrasto è massimo
in tema di armi e guerra, il tema che ci occupa. Ho a disposizione solo 15
minuti quindi sono costretto a una sintesi massima. Anche il linguaggio sarà estremamente
divulgativo sia perché siamo in un consesso di non addetti ai lavori sia perché
spesso il tecnicismo nasconde idee non chiare.
Le
norme di riferimento
Art. 11
della Costituzione, quello del ripudio della guerra come strumento di
risoluzione dei conflitti, lo conosciamo tutti a memoria quindi passiamo oltre.
Legge 185/90
e successive modifiche, in particolare nel 2003. Qui inizia il balletto tra le
buone intenzioni e i compromessi. La legge, come sapete, regolamenta la
commercializzazione delle armi e all’art. 1 richiama per ben due volte la
Costituzione e in particolare l’art. 11 come norma ispiratrice e di
riferimento.
La legge
sancisce alcuni divieti e all’art. 1, comma 6, lettere A), B) e D) si legge che
“ l’esportazione e il transito di materiali di armamento sono altresì vietati
verso i Paesi in stato di conflitto armato……fatto salvo il rispetto degli
obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio
dei ministri, da adottare previo parere delle Camere; verso Paesi la cui
politica contrasti con i principi dell’art. 11 della Costituzione; verso i
Paesi i cui Governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni
internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi
delle Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa”.
Fatta la
regola, arriva subito l’eccezione: l’art. 9 recita : ”Sono escluse dalla
disciplina della presente legge……….le esportazioni o concessioni dirette da
Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi
internazionali”.
Leggi tutto l'intervento su: https://drive.google.com/file/d/0B6tFyWHpJ2W_ejNrdzc4SUZwOWM/view?usp=sharing
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